MIMIT: aggiornate le FAQ relative al Piano Transizione 5.0


Il Piano Transizione 5.0 si propone da tempo di favorire la trasformazione del sistema produttivo italiano verso modelli più efficienti ed eco-sostenibili, grazie a un innovativo sistema di credito d’imposta. L’aggiornamento delle FAQ pubblicato il 10 aprile 2025 rappresenta un importante punto di svolta, poiché introduce nuovi chiarimenti, integra disposizioni precedentemente diffuse e, in alcuni casi, modifica procedure operative ed i  requisiti documentali. In questo post approfondiremo le novità apportate e metteremo a confronto tali cambiamenti con il quadro normativo e operativo precedentemente in uso.


Passaggio da STAGE I a STAGE V: idoneità per il calcolo semplificato del Risparmio Energetico

La FAQ 4.23 si concentra su uno specifico aspetto relativo alla procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico. In particolare, la domanda chiede se, per gli attivi identificati secondo l’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del DM 24 Luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V sia considerato idoneo e sufficiente per accedere al calcolo semplificato previsto dal comma 9-bis dell’art. 38.

La risposta, fornita nel documento, è affermativa:

«Si, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’art.38.»

Ciò significa che, nel contesto degli attivi indicati, il semplice upgrade qualitativo (o tecnico) che porta da una classificazione di STAGE I a una di STAGE V soddisfa i requisiti normativi per utilizzare il metodo semplificato di calcolo del risparmio energetico. Questo rappresenta un importante elemento di snellimento procedurale, poiché consente alle imprese di dimostrare facilmente il rispetto dei requisiti senza dover ricorrere ad ulteriori aggiustamenti o verifiche dettagliate.


Impianti Fotovoltaici per l'Autoproduzione: requisiti tecnici ed incentivi

La FAQ 6.1, che rientra nella sezione dedicata agli “Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, si focalizza sull’inclusione degli impianti fotovoltaici tra gli investimenti agevolabili. In sostanza, la risposta specifica che:

  • Per gli impianti fotovoltaici l’incentivo spetta solo se i moduli fotovoltaici sono iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 – convertito e modificato dalla successiva normativa – e rispettano specifici requisiti territoriali e tecnici (indicati al comma 1, lettere a), b) e c, nonché eventuali modifiche apportate dal decreto-legge 113/2024).
  • In attesa della formazione effettiva del registro, è previsto che qualora l’investimento sia realizzato facendo uso di un’autodichiarazione del produttore, questa dovrà essere successivamente verificata per accertarne l’avvenuta iscrizione.
  • Inoltre, viene previsto un meccanismo di maggiorazione della base di calcolo per gli impianti dotati di pannelli a maggiore efficienza, con un incremento del 130% dei costi ammessi, per quelli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, purché il modulo raggiunga almeno il 21,5% di efficienza.

Questo insieme di disposizioni è volto a premiare quegli investimenti che, oltre a rispettare rigorosi standard tecnici e territoriali, incentivino l’adozione di tecnologie più performanti ed efficienti.


Il Nuovo Algoritmo per il calcolo del Fabbisogno Energetico in caso di Autoproduzione

La FAQ 6.4 fornisce indicazioni fondamentali per il calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti (o in fase di realizzazione) impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo. In particolare, la norma richiede che l’impresa beneficiaria indichi sulla Piattaforma informatica la presenza di impianti preesistenti, specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. Questo dato è essenziale affinché, nel computo del fabbisogno energetico, venga considerato il saldo netto dell’energia auto-prodotta: cioè, si calcola la differenza tra il totale dell’energia prodotta e quella non utilizzata (che viene immessa nella rete).


Un ulteriore elemento chiave è rappresentato dall’algoritmo di calcolo, che si basa sulle specifiche contenute nell’Allegato 1 del “DM Transizione 5.0”. Per quanto riguarda l’energia elettrica prelevata dalla rete, essa viene intesa come la somma tra l’energia fornita dalla rete stessa e l’energia auto-prodotta (e auto-consumata), al netto dell’energia eventualmente non auto-consumata. Questa disposizione mira ad ottenere un dimensionamento più realistico e coerente del fabbisogno energetico dell'impresa, evitando che una sovrastima dei bisogni porti ad investimenti non necessari.


Accesso ai Benefici Normativi per Impianti di Autoconsumo: Decreto CACER e TIAD

La FAQ 6.11 affronta la questione relativa alla possibilità degli impianti destinati all'autoconsumo di accedere agevolazioni normative. I suddetti, al fine di accedere ai benefici previsti dal Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (noto come Decreto CACER) e dal TIAD, (il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso”) devono:


  • Essere localizzati direttamente sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, oppure - in caso di autoconsumo a distanza - devono essere collegati al cliente finale attraverso un collegamento che non superi i 10 chilometri d lunghezza o integrarsi con la rete di distribuzione.
  • Oltre ai requisiti normativi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prevista una condizione aggiuntiva: il produttore e il cliente finale devono coincidere, identificati dallo stesso codice fiscale.
  • Un'altra condizione è che ogni impianto “a distanza” debba essere univocamente associato a una struttura produttiva per la quale sono attivi progetti di innovazione.

Se questi impianti, che usano la rete di distribuzione e si trovano nella stessa zona di mercato (ossia collegati alla medesima cabina primaria), soddisfano ulteriori requisiti, possono accedere a benefici economici:

  • Una tariffa incentivante prevista dal Decreto CACER, se l’impianto ha una potenza non superiore a 1 MW e il beneficio economico non eccede i costi sostenuti.
  • Un contributo per la valorizzazione dell’energia autoconsumata ai sensi del TIAD, senza limiti di potenza, che supporta la sostenibilità economica dell’investimento.


Cumulo delle Agevolazioni e base di calcolo del Credito d'Imposta

La FAQ 8.6 si focalizza sulla possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse sia nazionali che europee. In particolare, essa stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori misure, a condizione che tali sostegni finanziari non coprano le stesse quote di costo degli investimenti oggetto del progetto di innovazione. Di conseguenza, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere determinata al netto degli altri contributi o sovvenzioni già ricevuti per le stesse spese ammissibili. 


Un esempio chiarirà sicuramente il concetto. Se un’impresa ha già fruito di un’agevolazione per il 60% dei costi, il calcolo del credito d’imposta 5.0 verrà effettuato sul residuo 40%, garantendo così che non vi sia una doppia copertura degli stessi investimenti.


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MIMIT: aggiornate le FAQ relative al Piano Transizione 5.0
SMP Consulting 11 aprile 2025
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